Statuto Associativo

Aggiornato al 07.05.2021

 

 

Articolo 1 – Costituzione e Denominazione

È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “BRAIN GYM® ITALIA”.

 

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Como, via Dante, 37.

 

Articolo 3 – Finalità e attività

L’Associazione è apolitica, indipendente e non si prefigge alcuno scopo di lucro. Essa persegue, nel più puro spirito associativo, le seguenti finalità: diffusione, ricerca e insegnamento della Kinesiologia Educativa, per il potenziamento di tutti gli aspetti delle risorse umane, nel campo dell’apprendimento, dell’educazione, scolastico, sportivo, ricreativo, commerciale, del benessere e della crescita personale.

Con il termine “Kinesiologia Educativa” si intende riferirsi anche alle diverse definizioni a esso collegate: Brain Gym®, Edu-K, Edu-Kinesiologia, Educazione Cinestesica, Metodo Dennison, Metodo Brain Gym®, Edu-Kinestesia, d’ora in avanti racchiuse nella definizione generale di Kinesiologia Educativa.

L’Associazione ha i seguenti scopi:

a)  Promuovere la ricerca scientifica nei campi sopra menzionati.

b) Promuovere tra gli operatori pedagogico-educativi, dell’istruzione, socio-sanitari, dello sport e dei diversi ambiti volti al benessere e alla crescita personale, la conoscenza e la formazione sulle metodiche di Kinesiologia Educativa.

c) Promuovere una rete di collaborazione e formazione tra gli insegnanti, al fine di garantire il miglior livello di qualità nell’insegnamento e nella pratica del metodo Brain Gym®.

d) Realizzare il collegamento con l’Organizzazione Internazionale di Brain Gym®, Breakthroughs International.

e) Offrire piena collaborazione alle autorità dell’Unione Europea, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali in Italia e all’estero.

f) Favorire i rapporti con altri organismi internazionali e locali.

g) Svolgere ogni altra attività comunque connessa, affine e strumentale al conseguimento dello scopo sociale.

 

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà:

  • promuovere il metodo Brain Gym® come modello educativo;
  • divulgare un approccio educativo che tenda a sviluppare il potenziale personale attraverso i principi della Kinesiologia Educativa;
  • diffondere tecniche di facilitazione dell’apprendimento realizzate attraverso il movimento corporeo;
  • favorire, come previsto dal Codice Etico e Deontologico, l’uguaglianza tra le persone, indipendentemente dal loro genere, origine etnica, confessione religiosa, preferenze politiche o appartenenza sociale, sostenendo eventi e iniziative di conoscenza e scambio;
  • stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
  • instaurare rapporti di collaborazione o affiliazione con Enti analoghi e/o complementari, anche pubblici;
  • godere del patrocinio di Enti pubblici e privati, ed altresì godere di contributi e finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione delle attività sociali e per i progetti culturali proposti.

L’Associazione, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri scopi:

  • non si prefigge in alcun modo scopi terapeutici, sostenendo, così, la peculiarità pedagogica ed educativa del metodo Brain Gym®;
  • mantiene la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

All’Associazione, inoltre, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 4 – Soci

  1. Sono Soci dell’Associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza e si suddividono in:

    ∗ Soci ordinari insegnanti-consulenti
    ∗ Soci ordinari facilitatori
    ∗ Soci ordinari sostenitori
    ∗ Soci ordinari beneficiati studenti dell’Associazione
    ∗ Soci ordinari beneficiati base
    ∗ Soci ordinari simpatizzanti

  2. Sono Soci ordinari Insegnanti-Consulenti coloro che utilizzano la Kinesiologia Educativa nella loro pratica professionale. Regolarmente iscritti al sodalizio, secondo le norme del presente Statuto, devono essere in possesso della certificazione corrispondente al loro specifico ruolo e della licenza per l’utilizzo del marchio Brain Gym® rilasciati dalla Educational Kinesiology Foundation – Breakthroughs International, o dalla Associazione Brain Gym® Italia, in quanto affiliata alla stessa Breakthroughs International, o da altra Associazione ad essa affiliata.
  3. Sono Soci ordinari Facilitatori coloro che, dopo aver completato con successo l’iter formativo previsto a livello internazionale, sono in possesso della certificazione corrispondente al loro specifico ruolo  e della licenza per l’utilizzo del marchio Brain Gym® rilasciati dalla Educational Kinesiology Foundation – Breakthroughs International, o dalla Associazione Brain Gym® Italia, in quanto affiliata alla stessa Breakthroughs International, o da altra Associazione ad essa affiliata e sono regolarmente iscritti al sodalizio.
  4. Sono Soci ordinari Sostenitori dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo con propria motivata delibera.
  5. Sono Soci ordinari Beneficiati Studenti dell’Associazione gli Allievi in fase di formazione iscritti ai corsi di vario livello, successivi al primo corso, per il conseguimento della certificazione quale Facilitatore o Insegnante-Consulente in Kinesiologia Educativa.
  6. Sono Soci ordinari Beneficiati base dell’Associazione gli Allievi che si iscrivono a un primo corso di formazione in Kinesiologia Educativa.
  7. Sono Soci ordinari Simpatizzanti coloro che, avendo partecipato ad uno o più corsi di formazione, sono interessati ad approfondire la conoscenza e divulgazione del metodo Brain Gym® e alla condivisione delle iniziative promosse dall’Associazione.

 

Diritti dei soci:

La qualifica di socio comporta:

  1. il diritto di partecipare alla vita sociale e alle manifestazioni e attività organizzate dall’Associazione;
  2. il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione nella misura specificata all’articolo 9 comma 1.

Doveri dei soci:

I soci, all’atto dell’ammissione, si impegnano al rispetto delle delibere emesse dagli organi rappresentativi dell’Associazione, secondo le competenze statutarie.

In particolare, i soci si impegnano a rispettare, nella forma e nella sostanza, il presente Statuto, il Regolamento, il Codice Etico e Deontologico.

I soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, diversificandole in base alla specifica categoria di Socio Ordinario. Le quote dovranno essere versate ogni anno da tutti i Soci iscritti dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo. Tale contributo associativo non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

 

Articolo 5 – Ammissione dei soci

L’ammissione quale socio dell’Associazione è subordinata a domanda scritta, da redigersi su apposito modulo, in cui si dichiara di aver preso visione ed accettato il presente Statuto e di impegnarsi a osservarne le norme.

Alla domanda di iscrizione nella sezione “Soci ordinari Insegnanti-Consulenti” o “Facilitatori” va allegata la documentazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 4 e/o 5, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione viene decisa, per delibera, dal Consiglio Direttivo, il quale, deve provvedere in ordine alle domande entro sessanta giorni dal loro ricevimento o, comunque, entro la prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta.  In caso di non accettazione, il Consiglio Direttivo non ha obbligo di motivazione del diniego.

La qualifica di Socio diverrà effettiva qualora il Socio ammesso avrà assolto il pagamento dell’eventuale quota di ammissione e di quella annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 6 – Recesso o esclusione dei soci

La qualifica di Socio cessa:

–  per recesso da parte del Socio stesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione Brain Gym® Italia tramite pec o e-mail con ricevuta, ovvero raccomandata a.r., o raccomandata a mano;

–  per esclusione a causa di morosità nel pagamento delle quote sociali, tramite delibera del Consiglio Direttivo;

– per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, a causa di accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico e Deontologico.

 

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

–  l’Assemblea dei soci
–  il Consiglio Direttivo
–  il Presidente
–  il Segretario
–  il Tesoriere.

 

Articolo 8 – L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all’Associazione in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo definito entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea, inoltre:

  • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  • delibera sul trasferimento della sede legale dell’Associazione;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da almeno due terzi dei Consiglieri.

L’Assemblea si può riunire dovunque, purché in Italia, nel luogo deliberato di volta in volta dal Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, inviata ai Soci in formato elettronico o postale, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo di convocazione, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, oltre all’indicazione dell’ordine del giorno. Gli Associati hanno l’obbligo di mantenere attiva ed efficiente la propria casella e-mail comunicata all’Associazione. Eventuali modifiche del proprio indirizzo e-mail debbono essere prontamente segnalate alla segreteria dell’Associazione.

Per la costituzione legale dell’Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La presenza all’Assemblea è accettabile anche in modalità telematica.

L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Aderente all’Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. Ciascun Delegato non può farsi portatore di più di una delega.

L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le delibere di modifica dello Statuto dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti, tanto in prima come in seconda convocazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del Verbale dell’Assemblea.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Agli Associati che dovessero trovarsi in situazione di potenziale conflitto di interessi, verrà richiesto di astenersi dal voto di delibera.

 

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea e formato da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti, compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è composto per non meno dell’80% da Soci Insegnanti-Consulenti. I Membri del Consiglio Direttivo devono essere aderenti all’Associazione. Non possono far parte del Consiglio Direttivo soggetti che ricoprono cariche direttive presso Associazioni aventi il medesimo o similare oggetto sociale.
  2. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è determinante. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre provvedere alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carico fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
  3. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
    1. La gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
    2. La nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
    3. La nomina di eventuali Consiglieri delegati e il conferimento e revoca di eventuali procure;
    4. L’eventuale nomina dei Membri e del responsabile di quelle Commissioni che si ritenessero utili al miglior conseguimento e attuazione degli scopi dell’Associazione, determinandone le specifiche competenze;
    5. L’ammissione di nuovi Soci;
    6. La nomina di Soci sostenitori;
    7. La cura delle direttive per l’attuazione dei compiti statutari e delle corrispondenti modalità di esecuzione;
    8. L’approvazione di regolamenti e norme a disciplina delle attività dell’Associazione;
    9. La delibera su eventuali investimenti patrimoniali;
    10. La delibera degli importi delle quote sociali;
    11. La predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo;
    12. L’esclusione dei soci.

 

Articolo 10 – Il Presidente

  1. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo.
  2. Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente, per particolari atti, può conferire procure speciali esclusivamente ai Soci dell’Associazione. Il Presidente ha l’uso della firma sociale.
  3. Al Presidente dell’Associazione compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione stessa, sulla base delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, al quale relaziona in merito all’attività compiuta.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo dell’Associazione, cura l’esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, qualora la stessa si renda necessaria.
  5. In caso di dimissioni o impedimento grave del medesimo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere il Presidente, che dura in carica sino alla successiva Assemblea.

 

Articolo 11 – Il Vice-Presidente       

  1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di eventualmente eleggere al suo interno un Vice-Presidente.
  2. Il Vice-Presidente, qualora eletto, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

 

Articolo 12 – Il Segretario

  1. Il Segretario è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo.
  2. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

a) Redige i Verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione;
c) Cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione.

 

Articolo 13 – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo.
  2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, predispone dal punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

Articolo 14 – Rendiconto consuntivo e preventivo

  1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
  2. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo del successivo esercizio è approvato dal Consiglio Direttivo, convocato almeno una volta all’anno a questo scopo, e successivamente sottoposto alla definitiva delibera di approvazione da parte dell’Assemblea.
  3. I rendiconto debbono restare depositati presso la Sede della Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
  4. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

 

Articolo 15 – Scioglimento dell’Associazione 

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 16 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione

Il patrimonio consiste in tutti i beni mobili ed immobili che l’Associazione possiede a qualsiasi titolo, a far data dalla sua costituzione, oltre che dalle eventuali eccedenze derivanti dai bilanci economici annuali.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote contributive versate dai Soci;
b) sottoscrizioni e contributi da parte di terzi e di Enti pubblici, o raccolte pubbliche di fondi;
c) gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
d) lasciti, donazioni, contributi pubblici o privati.

 

Articolo 17 – Legge applicabile

  1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e a tutte le norme vigenti in materia specifica ancorché non espressamente citate.
  2. Si specifica che, per qualsiasi contenuto del presente Statuto che produca effetti di incompatibilità e conflitto di interessi, si farà ovviamente riferimento alle specifiche norme vigenti ancorché non espressamente citate.

 


 

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